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mercoledì 23 maggio 2012

CITTA DEL VATICANO - Pedofilia/ In vigore linee-guida Cei, non c'è obbligo denuncia

In ultimo decennio 135 preti accusati, 77 giunti a magistratura

La perlomeno strana e scandalosa giurisprudenza di uno Stato retto con monarchia assoluta che vuole sempre ingerirsi nelle scelte della nostra  Repubblica Democratica, imponendo anche la sua discutibilissima moralità  

Città del Vaticano, 22 mag.  - Entrano in vigore, senza alcuna sorpresa, le annunciate linee-guida della Cei "per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici" richieste dalla Santa Sede ad ogni episcopato mondiale.

Come ampiamente previsto, il documento stabilisce che "il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto" in merito ad abusi sessuali compiuti da sacerdoti su minori. Tuttavia è "importante la cooperazione del vescovo con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria civile". Una linea giurisprudenziale che non prende in considerazione la fattispecie del favoreggiamento della pedofilia e che venne preannunciata nel maggio del 2010, quando il segretario generale della Cei, mons. Mariano Crociata, spiegò che "la normativa italiana non prevede l'obbligo di denuncia in questi casi".

Le linee-guida - una decina di cartelle - espongono la procedura della prima "accurata ponderazione circa la verosimiglianza" delle notizie sugli abusi sessuali compiuti da un sacerdote su un minore, poi la "indagine previa" e il successivo procedimento canonico. "E' opportuno che una documentazione del caso rimanga nell'archivio segreto della Curia". Nel secondo capitolo le linee-guida affrontano il tema dei "rapporti con l'autorità civile". Oltre all'assenza di un obbligo di denuncia, il documento Cei prevede che, in forza del codice penale italiano (articoli 200 e 256) e della revisione del Concordato (articolo 2), "i vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero". Le linee-guida si concludono precisando che "ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi è di competenza del Vescovo del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi. Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana".

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