Processo Mediaset: la Consulta
respinge il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal leader del Pdl
nei confronti del tribunale di Milano. No al legittimo impedimento di Silvio
Berlusconi, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio, avanzato per
partecipare all’udienza del primo marzo del 2010 nell’ambito del processo
Mediaset.
La Corte Costituzionale ha dunque, dopo due ore di camera di
consiglio, respinto il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da Palazzo Chigi nei
confronti del tribunale di Milano, dove era allora in corso il procedimento. In
quella circostanza il leader del Pdl è stato condannato in primo grado e in
appello a quattro anni di reclusione (di cui tre abbonati grazie all’indulto) e
a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Adesso l’ultima carta da
giocare per il Cavaliere è la Cassazione.
La Consulta
ha rilevato che «dopo che per più volte il Tribunale (di Milano, ndr), aveva
rideterminato il calendario delle udienze a seguito di richieste di rinvio per
legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei ministri, già prevista in
una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, è
stata fissata dall’imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente
con un giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione (diversamente da
quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti), nè circa la necessaria
concomitanza e la non rinviabilità» dell’impegno, né sulla data alternativa per
approntare un nuovo calendario.
La nota della Consulta
“La Corte costituzionale in relazione al giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato vertente fra il Presidente del Consiglio
dei ministri e il Tribunale ordinario penale di Milano, ha deciso che, in base
al principio di leale collaborazione – e fermo rimanendo che il giudice, nel
rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera
di competenza riservata al Governo -, spettava all’autorità giudiziaria
stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione
all’udienza penale del 1° marzo 2010 l’impegno dell’imputato Presidente del
Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso
convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come
utile per la sua partecipazione all’udienza. A questa decisione la Corte è
giunta osservando che, dopo che per più volte il Tribunale aveva rideterminato
il calendario delle udienze a sèguito di richieste di rinvio per legittimo
impedimento, la riunione del Consiglio dei ministri, già prevista in una
precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, è stata
fissata dall’imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un
giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione (diversamente da quanto
fatto nello stesso processo in casi precedenti), né circa la necessaria
concomitanza e la ‘non rinviabilità’ dell’impegno, né circa una data
alternativa per definire un nuovo calendario”.
Francesco De Paolo
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