Pensare Globale e Agire Locale

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mercoledì 29 gennaio 2014

Italia - Legge elettorale: quando la fretta è cattiva consigliera


Diciamo la verità. L’ipotesi di legge elettorale scaturita dall’intesa tra Renzi e Berlusconi è pessima e non serve a nobilitarla il fatto che, finora e colpevolmente, le forze politiche hanno fatto melina. Su una materia così delicata, Renzi avrebbe fatto meglio a  controllare la sua impazienza  applicandosi, con tutta l’ energia di cui dispone, ad un più approfondito studio  della materia proprio per evitare che l’accordo frettolosamente raggiunto sia esposto alle insidie e alle trappole dell’iter parlamentare.  Così non è stato e adesso ci troviamo di fronte ad un Italicum” che  non corrisponde affatto, su due aspetti decisivi, a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.1/2014.

Il primo aspetto riguarda  il corretto esercizio della sovranità popolare  che presuppone la possibilità del cittadino elettore di poter scegliere, direttamente e non indirettamente, i propri rappresentati in Parlamento. Le liste bloccate, anche se corte,  non superano il  parametro di costituzionalità in quanto, come  rilevato dalla Corte a proposito del porcellum con parole che valgono anche per  l’Italicum “Dette norme, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito , cui è rimessa la designazione di tutti i candidati, renderebbero, infatti, il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non potrebbero sostituirsi al corpo elettorale […]sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto”.

Né è dato inferire date le argomentazioni meramente esplicative della Corte sul punto alcun avallo a tale soluzione come, con troppa superficialità, si è cercato di far credere.  Dice, infatti, la Corte: “In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono ai cittadini, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto ( al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.

Pertanto la Corte si limita ad evidenziare un’astratta compatibilità con il principio di personalità e libertà di voto da un lato di quei sistemi elettorali che prevedono liste bloccate che consentano di eleggere in tal guisa  solo una parte dei seggi ma non tutti – come accadrebbe invece con l’Italicum! – proprio perché consentono la libera scelta degli elettori sui restanti seggi; dall’altro dei collegi uninominali i quali, per definizione, consentono la piena conoscibilità dei rispettivi candidati unici delle diverse forze politiche.

Così come non conforme ai parametri proporzionalità e ragionevolezza è la soglia minima del 35% dei voti conseguiti dalla coalizione per far scattare un premio di maggioranza del 18% proprio perché esso trasforma una maggioranza “molto” relativa in una maggioranza assoluta dei seggi con conseguente “grave alterazione della rappresentanza democratica [in quanto] producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica [..] prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto” per dirla ancora con le parole usate dai giudici della Consulta.

Parole chiare che depongono nel senso di prevedere una soglia molto più elevata proprio per ridurre tale divaricazione e che dovrebbe oscillare quantomeno tra il 45 ed il 48% . Tale soglia darebbe il “giusto peso” al premio di maggioranza inteso come un quid pluris  inteso a stabilizzare il partito o la coalizione di partiti usciti vittoriosi dalle elezioni senza alterare significativamente la corrispondenza tra voti espressi ed eletti  anche allo scopo di incentivare la partecipazione dei cittadini alle urne.

E’ auspicabile che il Parlamento valuti “funditus”, con “serenità” e responsabilità, la proposta presentata ieri alla Commissione Affari Costituzionali della Camera apportandone gli indispensabili correttivi se si vuole evitare di esporre la nuova legge elettorale ai patenti rischi di incostituzionalità da cui è, allo stato, palesemente affetta.

Andrea Pinto pubblicato su Avantionline 25/01/14

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